Non si può neanche dire che si sia cancellato con il tempo per usura ...
Tornando seri, da un punto di vista di diritto civilistico si tratta di un caso di violazione del diritto d'autore in entrambi i suoi elementi costitutivi: il diritto morale d'autore e la sfera dei diritti patrimoniali collegati.
Sono stati violati, sotto il profilo morale:
- Il diritto alla paternità dell'opera (art. 20 L. 633/41): in quanto ''V6DINO' gode del diritto di rivendicare la paternità dell'opera, o meglio, nel caso di specie, di esserne pubblicamente indicato e riconosciuto come autore. In questo frangente poi, ha il potere di pretendere che il suo nome venga indicato sull'opera;
- Il diritto all'integrità dell'opera.(art. 20 L. 633/41) cioè '... il diritto di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione': in quanto 'V6DINO' ha diritto di diffondere o comunicare l'opera così come è stata originariamente concepita e attuata (cioè con l'apposizione della sua firma) così da potere conservare la reputazione che deriva dalla corretta conoscenza dell'opera. Quindi può opporsi alle modifiche non solo in quanto sia l'unico a poterle porre in essere ma anche perché la modalità di comunicazione dell'opera attuata dai soggetti usurpatori ne ha falsato la percezione da parte della collettività.
Sono stati violati, sotto il profilo dei diritti di utilizzazione economica (l'art. 12 della l.633/'41 e seguenti);
- l'art. 13 L. 633/41 (diritto esclusivo di riproduzione dell'opera): realizzazione di copie anche su supporti digitali;
- l'art. 18 L.633/41, comma 2 (diritto esclusivo di elaborazione): quindi, 'V6DINO' può impedire che altri non autorizzati possano indebitamente rielaborare abusivamente la sua opera;
Consiglierei la proposizione di una domanda giudiziale ex art.156, comma 1 per addivenire a una condanna inibitoria ('Chi ha ragione di temere la violazione di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante in virtu' di questa legge oppure intende impedire la continuazione o la ripetizione di una violazione gia' avvenuta sia da parte dell'autore della violazione che di un intermediario i cui servizi sono utilizzati per tale violazione puo' agire in giudizio per ottenere che il suo diritto sia accertato e sia vietato il proseguimento della violazione.') ed ex art. 158, comma 1 per ottenere, oltre al risarcimento del danno e all'inibitoria, una riduzione in pristino (Chi venga leso nell'esercizio di un diritto di utilizzazione economica a lui spettante puo' agire in giudizio per ottenere, oltre al risarcimento del danno che, a spese dell'autore della violazione, sia distrutto o rimosso lo stato di fatto da cui risulta la violazione).
Ricordando sempre che ci sono queste norme particolari nei giudizi concernenti l'esercizio del diritto morale d'autore, desunte dagli artt.169 e 170. L'azione a difesa dell'esercizio dei diritti che si riferiscono alla paternita' dell'opera puo' dar luogo alla sanzione della rimozione e distruzione solo quando la violazione non possa essere convenientemente riparata mediante aggiunte o soppressione sull'opera delle indicazioni che si riferiscono alla paternita' dell'opera stessa o con altri mezzi di pubblicita'. L'azione a difesa dei diritti che si riferiscono all'integrita' dell'opera puo' condurre alla rimozione o distruzione dell'esemplare deformato, mutilato o comunque modificato dell'opera, solo quando non sia possibile ripristinare detto esemplare nella forma primitiva a spese della parte interessata ad evitare la rimozione o la distruzione.